Art. 7.
(Poteri di inchiesta).

      1. Quando risulti necessario per accertare singoli fatti o attività o comportamenti rilevanti ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato parlamentare, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica possono nominare una Commissione di inchiesta ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, composta dai membri del Comitato parlamentare, che procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Non possono essere adottati provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.